Chi deve pagare l’imposta
I soggetti passivi sono:
- i possessori di immobili, intendendosi come tali il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi su beni immobili (possesso qualificato ai sensi dell’art. 1140 del codice civile).
- il concessionario di beni demaniali
- il locatario di bene, anche da costruire o in corso di costruzione, concesso in locazione finanziaria (leasing), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- il titolare di diritto di abitazione come coniuge superstite (art. 540 del codice civile)
il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Cosa viene tassato
Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, ad esclusione di quelli esclusi o esenti sotto indicati, intendendosi come tali:
- FABBRICATI
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- AREE FABBRICABILI
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo e, quindi, dall’utilizzabilità di fatto a fini edificatori.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs 99/2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
- TERRENI AGRICOLI - non posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola e che si trovano nei seguenti fogli di mappa 2-4-5-6-7-8-12-13-14-15-16-23-24-25
Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Valore sul quale si calcola l’imposta
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore sul quale calcolare l’imposta è determinato applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
Gruppo catastale A (con esclusione dell’A/10) e Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 160
Gruppo catastale B e Categorie catastali C/3, C/4 e C/5 140
Categoria catastale A/10 e Categoria catastale D/5 80
Gruppo catastale D (escluso D/5) 65
Categoria catastale C/1 55
La base imponibile, calcolata con i criteri sopra indicati per i fabbricati iscritti in Catasto, è ridotta del 50 per cento per:a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Nel Regolamento IMU sono disciplinate le caratteristiche di inagibilità ed inabitabilità.
c) l’unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, escluse quelle di cat. A1-A8 e A9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo se in presenza di figli minori.
Terreni agricoli e non coltivati: il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Aree edificabili: il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici.
In sede di calcolo dell’IMU 2020 e fino a successivo aggiornamento, al fine di ridurre il contenzioso, i valori di riferimento al mq. sono:
valori espressi in EURO
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TIPO
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CERRIONE
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VERGNASCO
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MAGNONEVOLO
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Aree residenziali
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A1/A2/A3/BR
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valore catastale immobile
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Aree residenziali
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C1
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18,43
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23,70
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18,43
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Aree residenziali
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C2
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10,53
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15,80
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10,53
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Aree industriali
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D1
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14,77
|
14,77
|
14,77
|
Aree industriali
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D2
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10,53
|
10,53
|
10,53
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Aree per insediam.terziari
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BP2
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18,43
|
18,43
|
18,43
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Impianti privati per il tempo libero
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IPTL1
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5,26
|
5,26
|
5,26
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Impianti privati per il tempo libero
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ITPL2
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13,17
|
13,17
|
13,17
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Aree per usi pubblici
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S
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2,06
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2,06
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2,06
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ALIQUOTE E DETRAZIONI
CODICE CATASTALE COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU DA INDICARE SU F24: C532
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Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
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5,8 per mille
Con detrazione di €. 200,00
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Codice tributo 3912
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Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994
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1,0 per mille
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Codice tributo 3913
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Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)
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1,0 per mille
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Codice tributo 3939
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Terreni agricoli ubicati nella parte non montana del Comune
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7,6 per mille
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Codice tributo 3914
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Aree edificabili
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10,1 per mille
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Codice tributo 3916
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Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
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10,1 per mille,
di cui
7,6 allo Stato
2,5 al Comune
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Codice tributo versamento allo Stato: 3925
Codice tributo versamento al Comune 3930
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Altri fabbricati
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10,1 per mille
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Codice tributo 3918
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Novità: ESENZIONI PER ATTIVITA’ COMMERCIALI A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID:
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che hanno subito gli effetti connessi all’emergenza sanitaria COVID-19 (vedi codici ATECO indicati nella tabella allegata ai Decreti Ristori), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Resta pertanto esclusa l’esenzione in caso di locazione.