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Descrizione
L'accesso civico "semplice", disciplinato dall'art. 5, c. 1,4 del d.lgs. n. 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

L'accesso civico "generalizzato", disciplinato dal comma 2, dell'art. 5, stabilisce che: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis."

L'istanza relativa all'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica o in forma cartacea.

N.B.: L'istanza è indirizzata al Responsabile della Trasparenza solo qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente sul sito nella sezione "amministrazione trasparente" (accesso civico di cui al comma 1).

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:
• tramite posta elettronica all'indirizzo: urp@comune.cerrione.bi.it
• tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: cerrione@pec.ptbiellese.it
• tramite posta ordinaria  direttamente presso l’ Ufficio Urp del Comune di Cerrione.
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Servizio e ne informa il richiedente. Il Responsabile del Servizio, entro trenta giorni, pubblica nel sito web comunale il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso in cui il Responsabile del servizio ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web comunale quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Nel caso di accesso civico di cui al comma 2 (FOIA), l'istanza, redatta sul modulo appositamente predisposto è presentata  all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, tramite l'Ufficio protocollo, alla mail urp@comune.cerrione.bi.it  o alla mail cerrione@pec.ptbiellese.it.


Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 29/06/2023 13:20

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