Occupazione suolo pubblico

 

Occupazione suolo pubblico
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
A partire dal 1999 il Comune di Cerrione ha istituito il Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.
Qui di seguito si riportano alcune brevi definizioni utili per conoscere il COSAP:
-          occupazione: la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all’uso della collettività in generale;
-          occupazioni permanenti: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’assistenza di manufatti ed impianti;
-          occupazioni temporanee: sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno, anche se ricorrenti;
-          suolo pubblico o “spazio pubblico”: le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
-          canone: il corrispettivo dovuto al Comune per l’occupazione di aree pubbliche;
-          concessione: l’atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l’occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;
-          passo carrabile: manufatti costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata;
-          occupazione continuativa: per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell’anno;
-          occupazione non continuativa: per occupazione non continuativa si intende quella fatta una tantum.
ESENZIONI
Sono esenti dal canone, valutato che i possibili benefici economici corrispondono al sacrificio imposto alla collettività:
a)       le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
b)       le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente con altri Enti o Associazioni;
c)       le occupazioni realizzate per finalità politiche, culturali, ricreative e sportive e turistiche;
d)       i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabili;
e)       le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
f)         le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
g)       le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
h)       le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
i)         le occupazioni di aree cimiteriali;
l)         le occupazioni realizzate dalla Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all’art.10 del
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, a condizione che le stesse  risultino iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
m)     la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive   
        dilettantistiche e senza scopo di lucro;
n)       i passi carrai e accessi a raso anche agricoli;
 
 
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