L'art.3, comma 18, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) recita: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, delloggetto dellincarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dellamministrazione stipulante".
Lart. 3, comma 54, della Legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008) recita : "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dellincarico e dellammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per glincarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".

