Attività edilizia libera

 

Attività edilizia libera
ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
Gli interventi che possono essere eseguiti senza titolo abilitativi (ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i. art. 6 e del D.Lgs. 128/06) sono i seguenti:
a) manutenzione ordinaria; (gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti);
b) interventi [….] volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) posa in opera di depositi G.P.L. di capacità inferiore a 13 m³ (per i quali deve però essere richiesto il Certificato di Prevenzione Incendi al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco).
I sopracitati interventi possono essere eseguiti, senza autorizzazione comunale, salvo disposizioni più restrittive previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, comunque sempre nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, e in particolare, delle disposizioni contenute nel D.Lgs 29.10.2199 n. 490 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
Al fine di monitorare gli interventi edilizi di cui sopra, l’esecuzione degli stessi potrà essere segnalata al Comune con l’inoltro al Protocollo Generale della Comunicazione Manutenzione Ordinaria.
L’Ufficio Tecnico comunale è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
 
 
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