ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
Si intende per ATTIVITA EDILIZIA LIBERA lesecuzione di opere edili di modesta entità per le quali non è necessario richiedere al Comune il Permesso di Costruire, o inviare Denuncia di inizio attività.
Per tali interventi si deve far riferimento allart. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n, 380, e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dallart. 5 del Decreto Legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73 (entrata in vigore il 26/05/2010).
La norma specifica che gli interventi di edilizia libera devono essere effettuati, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dellattività edilizia, ed in particolare:
- nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie,
- nel rispetto delle norme relative allefficienza energetica
- nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
d) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola
Previa comunicazione dellinizio dei lavori, cui deve essere allegata una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali a firma di tecnico abilitato, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici
b) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
e) aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
La comunicazione di inizio dei lavori, deve essere inviata all'amministrazione comunale prima dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, tramite POSTA CERTIFICATA, , allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 (manutenzione straordinaria), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
LUfficio Tecnico comunale è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
