CAMBI DI DESTINAZIONE DUSO
(art. 48 L.R. 56/77 e s.m.i.)
Lart. 48 della L.R. n° 56/77 e s.m.i. stabilisce che i mutamenti di destinazione duso (non accompagnati da opere edilizie) di unità che non superino i 700 mc, possa avvenire senza necessità di atto formale di assenso da parte del Comune, fermo restando la compatibilità della nuova destinazione con le norme di attuazione del P.R.G.C..
Ciò significa che, oltre alla necessità che la nuova destinazione duso sia compresa tra quelle ammesse, è altresì indispensabile che vengano reperite aree a parcheggio pubblico, o di uso pubblico, a seconda del tipo di attività prevista.
Nei casi in oggetto è sufficiente effettuare il cambio di destinazione duso ai sensi dellart. 48 della L.R. 56/77 e s.m.i. presso gli uffici catastali e comunicare allUfficio Tecnico comunale lavvenuto cambiamento.