Certificato di agibilità

 

Certificato di agibilità
CERTIFICATO DI AGIBILITA’
(art.li 24-25-26 d.P.R. 380/01 e s.m.i.)
L’Art. 24 del d.P.R. 380/01 e s.m.i. dispone che debba essere richiesto e rilasciato dal competente ufficio comunale il certificato di agibilità che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo la normativa vigente.
Il certificato di agibilità viene rilasciato con riferimento ai seguenti interventi:
a.       nuove costruzioni;
b.       ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c.       interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Il D.P.R. 380/01 prevede che il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.
La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.
L’istanza di rilascio del certificato di agibilità deve essere presentato dai soggetti di cui al comma precedente entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento.
L’istanza di agibilità è soggetta ad imposta di bollo ai sensi di legge.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di agibilità il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione prodotta.
Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’A.S.L. (fase di rilascio del permesso di costruire) o, in caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso diventa di sessanta giorni.
Il termine di 30 giorni può essere interrotto una sola volta dall'amministrazione comunale, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione.  Il termine di 30 giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.
Il Certificato di Agibilità ha validità fintanto che non si hanno variazioni edilizie.
L’Ufficio Tecnico Comunale che è a disposizione per qualsiasi informazione in merito.
I diritti di segreteria sono pari a € 25,00 e devono essere pagati al momento del ritiro del Certificato direttamente presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Il Certificato di Agibilità è soggetto ad imposta di bollo ai sensi di legge.
 
 
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