Denuncia di inizio attività

 

Denuncia di inizio attività
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ (D.I.A.)
(Titolo II Capo III del d.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.)
Si chiama DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ la comunicazione che il proprietario dell’immobile o chi ne ha titolo presenta all’Ufficio Tecnico Comunale (Sportello Unico per l’Edilizia) almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, corredata da una relazione dettagliata delle opere che si intendono eseguire e dagli elaborati progettuali sottoscritti da un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e  adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.
E’ possibile utilizzare la DIA per realizzare gli interventi di cui all’art. 22 del d.P.R. 380/01 e s.m.i., in particolare:
-          gli interventi che non costituiscono nuova costruzione;
-          gli interventi di ristrutturazione edilizia;
-          le varianti a Permessi di Costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano le destinazioni d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagome dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire;
-          gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione dei piani stessi;
-          interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
La D.I.A. deve essere corredata dall’indicazione dell’Impresa a cui si intendono affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova denuncia.
Contestualmente alla presentazione della D.I.A. devono essere pagati i diritti di segreteria pari a 55 € direttamente all’Ufficio Tecnico Comunale.
Prima dell’inizio dei lavori oggetto della D.I.A. il richiedente deve presentare allo Sportello Unico dell’Edilizia, relativamente a tutte le imprese esecutrici (art. 3 com. 8 d.lgs. 464/1996 e ss.mm.ii.):
-          Una dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica oltre che ad una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato;
-          Certificazione di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
in assenza della documentazione di cui sopra, anche in caso di variazione dell’Impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.
Nei casi in cui la D.I.A. sia onerosa, contestualmente alla presentazione della D.I.A. all’Ufficio Tecnico deve essere presentata attestazione di pagamento del Contributo di Costruzione.
Qualora l’immobile oggetto di D.I.A. sia oggetto di un vincolo la cui tutela compete all’Amministrazione Comunale, il termine di trenta giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso.
L’interessato è tenuto a comunicare allo Sportello Unico per l’Edilizia la data di ultimazione dei lavori.
Ultimato l’intervento il progettista o tecnico abilitato rilascia il Certificato di Collaudo finale, che va presentato allo Sportello Unico per l’Edilizia, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la D.I.A. Contestualmente si deve presentare la ricevuta della avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni di classamento.
In assenza della documentazione di collaudo finale ed avvenuto accatastamento si applica la sanzione di 516,00 Euro.
Nei casi in cui l’intervento sia relativo a:
o        nuove costruzioni;
o        ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali;
o        interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati;
il soggetto che ha presentato la D.I.A. è tenuto a presentare la richiesta di Certificato di Agibilità  entro quindici giorni dall’ultimazione dell’intervento. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 24 d.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.

L’Ufficio Tecnico Comunale (Sportello Unico per l’Edilizia) è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

 
 
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