Permesso di costruire

 

Permesso di costruire
PERMESSO DI COSTRUIRE
(Titolo II Capo III del d.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.)
Il Permesso di Costruire è il provvedimento amministrativo che il Comune rilascia, al proprietario di un immobile o all’avente titolo, per realizzare i seguenti interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.:
  • Interventi di nuova costruzione;
  • Interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • Interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o solo in parte diverso dal precedente e che comportino aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti  o delle superfici;
  • mutamenti di destinazione d'uso degli immobili.
L’art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. definisce quali interventi edilizi sono da considerarsi come "interventi di nuova costruzione":
e) quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti negli interventi di "manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia" come definiti alle lettere a), b), c), e d) dell’art. 3 comma 1 del Decreto stesso:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivita’ produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizie con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
L’istanza di Permesso di Costruire relativa ad edilizia residenziale deve essere inoltrata allo Sportello Unico per l’Edilizia (Ufficio Tecnico Comunale) dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederlo ai sensi di legge .L’istanza è soggetta ad imposta di bollo. L’istanza e la documentazione tecnica allegata devono essere presentate all’Ufficio Tecnico comunale in duplice copia sottoscritta in originale dal/i richiedenti e dal tecnico progettista. Nel caso in cui il rilascio del Provvedimento necessiti del Parere o l’Autorizzazione di altri Enti sarà richiesto un numero maggiore di copie.
Il cittadino deve rivolgersi ad un tecnico abilitato per la stesura del progetto (che deve essere sottoscritto dal progettista e dal richiedente stesso).
Le istanze di Permesso di Costruire devono essere corredate da:
·         Copia del Titolo di proprietà o auto-dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge;
·         Elaborati grafici;
·         Documentazione fotografica dello stato attuale dell’immobile e dell’area ad esso circostante;
·         Relazione tecnica;
·         Relazione relativa al superamento delle barriere architettoniche ed alla conformità del progetto alla normativa vigente sull’abolizione delle barriere architettoniche;
·         Autocertificazione relativa alla conformita’ del progetto alle norme igienico-sanitarie (art. 20 del d.p.r. 380/01 e ss.mm.ii.) – nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine alla conformità alle norme igienico-sanitarie non comporti valutazioni tecnico-discrezionali (vedi Modulo Dichiarazione di conformità);
·         Relazione di impatto acustico (ai sensi dell’art. 5 D.P.C.M. 1.3.91 e della classificazione del territorio) per insediamenti di attività industriali o artigianali;
·         Modello ISTAT/AE (per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni) debitamente compilato.
Qualora l’intervento edilizio richiesto ricada in ambiti del territorio comunale sottoposti dal P.R.G. e/o da leggi regionali o nazionali a vincoli per i quali è previsto il rilascio di una specifica autorizzazione, l’istanza di permesso di costruire dovrà essere integrata con la richiesta di rilascio di autorizzazione corredata dalla necessaria documentazione.
Si riportano alcuni tipi di vincoli e pareri per i quali è necessario un nulla osta o un’autorizzazione o un parere per il rilascio del permesso di costruire:
·         Vincolo ex legge 1089/39 - ora D.lgs. n. 42/2004;
·         Vincoli ex legge 1497/39 e 431/85 - ora D.lgs. n. 42/2004;
·         Vincoli di natura idrogeologica – L.R. 45/89;
·         Vincoli di P.R.G.C. per areee N.A.F. – Commissione Regionale Sezione Decentrata;
·         D.M. 16/2/1982: attività sottoposte al controllo da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
·         Attività soggette al controllo della commissione Comunale per locali di pubblico spettacolo;
·         Pareri preventivi di enti di controllo (A.S.L., I.S.P.E.L.S., Ispettorato del lavoro, A.R.P.A., Ente di Gestione;
·         Nulla osta degli enti preposti nei casi di zone inserite in particolari fasce di rispetto.
Il permesso di costruire potrà essere di tipo gratuito (interventi di cui all’art. 17 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.) o oneroso (in tutti gli altri casi).
Nel caso di permesso oneroso all’istanza dovrà essere altresì allegata:
a.       Per nuovi edifici a destinazione residenziale: scheda individuativa dell’intervento per la determinazione del Contributo per il Costo di Costruzione, (modello D.M. 801/77);
b.       Per interventi su edifici esistenti e nel caso di destinazione residenziale e/o commerciale, computo metrico estimativo delle opere in progetto redatto
in base al prezziario della Regione Piemonte per le opere pubbliche, con il numero di riferimento e la sigla della voce, nell'aggiornamento più recente pubblicato:
L'Ufficio potrà effettuare verifiche a campione dei dati dichiarati, in caso di false attestazioni saranno attivate le procedure previste dalle vigenti leggi.
Prima del rilascio del permesso di costruire viene notificato l'importo del Contributo di Costruzione che può essere pagato in unica soluzione o rateizzato (quattro rate) dal richiedente previa costituzione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva ecussione del debitore principale e la operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'ente garantito.
Si richiede che vengano esibite allo scrivente ufficio le ricevute dei relativi versamenti.
Il ritiro del Permesso di Costruire deve essere effettuato direttamente dal richiedente o da persona delegata previo pagamento dell’importo dei diritti di segreteria direttamente presso l’Ufficio Tecnico Comunale. I diritti di segreteria di cui alla D.G.C. n° 2 del 05/01/2004 sono i seguenti:
nuove costruzioni unifamigliari
euro
80,00
ampliamenti
euro
50,00
ristrutturazioni
euro
50,00
fabbricati accessori
euro
50,00
condomini – per ogni unità immobiliare
euro
50,00
costruzioni plurifamigliari – per ogni unità
euro
50,00
La validità del Permesso di Costruire è espressamente indicata sullo stesso. Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 15 del d.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. i lavori debbono essere iniziati entro un anno dal rilascio del provvedimento. Il termine dei lavori deve avvenire entro tre anni dall’inizio. Possono essere concesse proroghe ai termini di legge esclusivamente nei casi previsti dall’art. 15 c. 2 del d.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.
L’inizio dei lavori deve essere prontamente comunicato all’Ufficio Tecnico Comunale con il  Modulo Inizio Lavori. Con l’inizio lavori devono essere comunicati i nominativi del direttore dei Lavori e dell’Impresa esecutrice degli stessi.
Prima dell’inizio dei lavori il richiedente deve presentare allo Sportello Unico dell’Edilizia, relativamente a tutte le imprese esecutrici (art. 3 com. 8 d.lgs. 464/1996 e ss.mm.ii.):
-          Una dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica oltre che ad una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato;
-          Certificazione di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
in assenza della documentazione di cui sopra, anche in caso di variazione dell’Impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.
Deve essere comunicata all’Ufficio Tecnico Comunale la data di ultimazione lavori con la compilazione del Modulo Ultimazione Lavori.
Nei casi in cui l’intervento sia relativo a:
o        nuove costruzioni;
o        ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali;
o        interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati;
il soggetto titolare del Permesso di Costruire è tenuto a presentare la richiesta di Certificato di Agibilità entro quindici giorni dall’ultimazione dell’intervento. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 24 d.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.
Completate le opere, i Permesso di Costruire devono essere conservati in quanto costituiscono titolo obbligatorio da citare negli atti pubblici, nel caso di trasferimento reale del bene (D.P.R. 380/2001).
Chi procede alla esecuzione di opere di trasformazione edilizio-urbanistiche, senza il prescritto Permesso di Costruire e/o esegue opere in parziale e/o totale difformità dello stesso è passibile di pene pecuniarie e penali previste dal Titolo IV, Capo II del D.P.R. 380/2001.
 
 
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