LE PUBBLICAZIONI
Per sposarsi, sia con rito civile sia religioso, sono necessarie le "pubblicazioni di matrimonio".
Le pubblicazioni devono essere richieste all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi e vengono poi eseguite anche nel Comune di residenza dell'altro.
L'atto di pubblicazione rimane affisso alla Casa Comunale almeno otto giorni consecutivi e il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno compiute le pubblicazioni. Se il matrimonio non è celebrato entro 180 giorni successivi alle pubblicazioni, le stesse si considerano come non avvenute.
Per ottenere la riduzione o l'omissione delle pubblicazioni, l'interessato deve essere autorizzato dal Tribunale Civile e deve produrre copia autentica del decreto; anche per ottenere la dispensa per i casi contemplati dall'art. 87 del Codice Civile (impedimento del rapporto di parentela o affinità tra nubendi) è necessario rivolgersi al Tribunale Civile e produrre copia autentica del decreto.
Le donne a norma dell'art. 89 del Codice Civile, devono lasciar trascorrere 300 giorni dalla data del decesso del coniuge, dello scioglimento, nullità, cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio prima i contrarre il nuovo, salvo dispensa richiesta al Tribunale Civile.
Non sono necessari testimoni
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DOCUMENTI DA PRESENTARE
E compito dellUfficio di Stato Civile acquisire tutta la documentazione necessaria per la redazione delle pubblicazioni presso i comuni di nascita e residenza degli sposi, salvo per gli eventuali decreti del Tribunale che dovranno essere consegnati dagli sposi allatto della richiesta di pubblicazioni.
Nel caso di matrimonio concordatario i futuri sposi dovranno far pervenire la richiesta di pubblicazioni preparata dal Parroco o dal Ministro del Culto, decorsi i termini di pubblicazione ai futuri sposi verrà rilasciato il nullaosta alla celebrazione da consegnare al Parroco o al Ministro del Culto.