A partire da luglio 2006 gli Uffici Comunali e gli Sportelli telematici dellAutomobilista sono tenuti a rilasciare lautenticazione degli atti e delle dichiarazioni inerenti lalienazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Gli Uffici infatti intervengono autenticando la firma relativa agli atti di vendita, agli costitutivi di ipoteca ( comprese le eventuali successive rettifiche ed escluse le rettifiche degli atti già autenticati dai notai) e agli atti di accettazione di eredità relativi agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Non devono essere autenticate le sottoscrizioni relative agli atti di cancellazione delle ipoteche e agli atti di costituzione di diritti di usufrutto e uso che continueranno ad essere di competenza dei notai.
La sottoscrizione deve essere resa dallinteressato in presenza del funzionario comunale che dovrà accertare lidentità del dichiarante a mezzo di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità, oppure mediante le altre forme previste dalla legge ( conoscenza diretta, mediante testimoni).
La modalità di riconoscimento del sottoscrittore dovrà essere riportata nellatto di autentica.
Latto di vendita sarà redatto sul retro del Certificato di Proprietà nel riquadro T utilizzando lo spazio già previsto per lautentica notarile.
Qualora latto di vendita non venga redatto sul certificato di proprietà, la firma autenticata con le nuove modalità, dovrà essere apposta dal venditore e dallacquirente ed entrambe dovranno essere autenticate. Qualora il venditore sia nel regime di comunione dei beni sarà necessario far apporre ed autenticare la firma del coniuge.
Se invece il venditore è nel regime della separazione dei beni è consigliabile fornirsi di estratto di matrimonio riportante il suddetto regime da esibire eventualmente agli uffici competenti alla registrazione della vendita.
Ai sensi di legge, lautentica di tali firme non prevede nessun costo o rimborso spese per il Comune, è necessaria però n. 1 marca da bollo da . 14,62 da apporre sul documento autenticato.