Di seguito tutti i chiarimenti in merito alla definizione agevolata dell'ICI approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 12 marzo 2007:
1) Si tratta di una procedura di regolarizzazione spontanea dellaccatastamento delle unità immobiliari che abbiano subito variazioni permanenti non registrate presso lUfficio del Territorio, nonché dei fabbricati che abbiano perso i requisiti di ruralità, ma che non siano stati iscritti presso il Catasto urbano, da attuarsi secondo le modalità ed i termini sotto riportati, anche al fine di addivenire alla contestuale definizione agevolata delle annualità I.C.I. accertabili nel corso del 2007, in relazione alle quali sia stato evaso il versamento dellimposta.
2) Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi dellImposta Comunale sugli Immobili, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nel territorio comunale e non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie o modifiche di destinazione duso, a condizione che abbiano presentato alla competente Agenzia del Territorio gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701 (doc.fa.), con lindicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale o della variazione.
Qualora la rendita risultante in Catasto derivi da doc.fa. errato e non rettificato dal competente Ufficio del Territorio ed i soggetti titolari di diritti reali sullimmobile presentino un nuovo doc.fa. in rettifica, dichiarando, quale data di efficacia, quella di effettiva esecuzione delle opere edilizie, il Comune riconoscerà come applicabile ai fini I.C.I. la nuova rendita derivante dal doc.fa. in rettifica.
Le disposizioni della presente deliberazione non si applicano nel caso di comprovate intenzionalità dolose da parte del contribuente.
2) I titolari di diritti reali sugli immobili non iscritti in Catasto o non più coerenti con i classamenti catastali che intendano aderire alla definizione agevolata oggetto del presente regolamento provvedono a presentare, entro e non oltre il 31 agosto 2007:
- allUfficio Tributi del Comune di Cerrione una comunicazione di adesione preliminare alla definizione agevolata I.C.I., nella quale dovranno indicare per quali unità immobiliari intendono proporre il classamento o riclassamento catastale;
- agli sportelli dellAgenzia del Territorio o in via telematica dai professionisti abilitati, gli atti di attribuzione/aggiornamento mediante procedura doc.fa.
3) Entro trenta giorni dalla presentazione degli atti di cui sopra, ed a pena di decadenza, i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata definiscono i rapporti tributari relativi alle annualità dellI.C.I. arretrata che risultino ancora passibili di accertamento in base alla normativa ed ai Regolamenti vigenti, con il semplice versamento della sola imposta dovuta (nel caso di primo accatastamento) o della sola maggiore imposta dovuta (nel caso di modifica del classamento preesistente), calcolata con riferimento allaliquota applicabile in base alla disciplina vigente per ciascun anno di tributo, con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovute.
Il versamento dei tributi o maggiori tributi dovuti in autoliquidazione a fronte della procedura di definizione agevolata dovrà essere effettuato su bollettini diversificati rispetto a quelli da utilizzare per il versamento ordinario dei tributi dovuti per lanno 2007, a mezzo del conto corrente postale «I.C.I. violazioni».
4) La definizione agevolata si perfeziona esclusivamente attraverso la presentazione, entro il termine del 31 agosto 2007, del modello di regolarizzazione appositamente predisposto dal Comune, con allegata copia delladempimento catastale, nonché della ricevuta del pagamento in autoliquidazione delle somme dovute, effettuato distintamente per ciascuna annualità.
Resta impregiudicata la possibilità, da parte dellUfficio Tributi, di verificare lesatta indicazione della data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e la correttezza dei versamenti eseguiti, provvedendo, in caso di versamento insufficiente, allaccertamento delle maggiori somme dovute, assoggettandole in tale ipotesi alle sanzioni massime previste dalla disciplina vigente.
Durante il periodo nel quale è ammessa la regolarizzazione, le procedure di controllo da parte del Comune per le fattispecie di cui al presente regolamento rimarranno sospese, per i contribuenti che avranno comunicato la volontà di regolarizzare la propria posizione, dal momento di tale comunicazione.
5) La procedura di definizione agevolata dovrà essere attivata prima della notifica da parte del Comune di una richiesta scritta ai sensi dellart. 1, comma 336 L. 311/2004 e, comunque, perentoriamente non oltre il 31 agosto 2007.
In caso di omessa o infedele indicazione della natura delle modificazioni edilizie o di destinazione duso, oppure della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, nonché in caso di mancata presentazione del modello di regolarizzazione e in caso di omesso versamento, la definizione agevolata non si perfeziona.
In tal caso, al contribuente verrà notificato apposito provvedimento di accertamento secondo il regime sanzionatorio ordinario vigente, con applicazione delle sanzioni massime previste dalla disciplina vigente, e, con provvedimento motivato comunicato allinteressato e contestualmente allUfficio del Territorio, si renderà applicabile la procedura di cui allart. 1, commi 336-339 L. 311/2004.
6) Qualora lUfficio del Territorio dovesse rettificare il classamento proposto mediante doc.fa. dal contribuente, con attribuzione allunità immobiliare dichiarata di una rendita o di un classamento diversi da quelli proposti, si procederà allaccertamento della eventuale maggiore imposta dovuta, ovvero al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Ladesione alla procedura di definizione agevolata introdotta dalla presente deliberazione comporta altresì lobbligo per il contribuente di rinunciare per iscritto, allatto delladesione, ad ogni eventuale contestazione nei confronti degli avvisi di accertamento con il quale il Comune dovesse procedere a recuperare la maggiore imposta derivante dallapplicazione del classamento e/o della rendita rettificati dallUfficio del Territorio, una volta che tale rendita sia divenuta definitiva, a seguito di notifica al possessore dellimmobile.
7) Ove limporto complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovesse essere pari o superiore ad 1.000,00, il versamento potrà essere eseguito in due rate di pari importo con cadenza trimestrale, fatta salva la possibilità per lAmministrazione di richiedere apposita fideiussione, ove limporto rateizzato sia superiore ad 5.000,00.
In caso di pagamento rateale, il contribuente dovrà presentare al Comune, unitamente al modello di regolarizzazione, istanza di rateizzazione con allegata attestazione del versamento della prima rata.
Sulla seconda rata saranno applicati gli interessi legali a decorrere dalla scadenza per il versamento della prima rata, calcolati su base giornaliera sino alla data delleffettivo versamento.
8) La definizione agevolata di cui alla presente delibera non darà comunque luogo alla restituzione di somme già versate ovvero iscritte a ruolo alla data di pubblicazione della delibera, a qualunque titolo ed anche a seguito di attività di liquidazione e/o accertamento.
9) Decorsi i termini previsti per la regolarizzazione dellaccatastamento e la conseguente definizione agevolata dellI.C.I., nei confronti di tutti i contribuenti che non abbiano provveduto a regolarizzare la situazione catastale e tributaria delle unità immobiliari possedute, si procederà al relativo accertamento, con applicazione delle sanzioni massime previste dalla vigente normativa e dal regolamento comunale in materia di applicazione del sistema sanzionatorio.

